Come previsto dalla Legge regionale 08/08/2001, n. 26, art.
Famiglia
Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico possono, solo dopo averne data motivata comunicazione all'ente gestore, coabitare persone che non fanno parte del nucleo familiare.
Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico possono, solo dopo averne data motivata comunicazione all'ente gestore, ospitare temporaneamente persone che non fanno parte del nucleo familiare.
Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico possono rinunciare all'assegnazione dell'alloggio.