I soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata e concessi in diritto di superficie possono chiedere all'Amministrazione la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
Se non sono ancora trascorsi 20 anni dalla data di stipulazione della convenzione originaria la piena proprietà dell' alloggio edificato in diritto di superficie, si acquisisce stabilendo una nuova convenzione con il Comune della durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione originaria per la concessione del diritto di superficie delle aree e quella di stipulazione della nuova (Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 46).
Il costo della trasformazione è individuato in base ai millesimi di proprietà rispetto all’immobile in cui l’alloggio è collocato come definito dalla Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 48.
Contestualmente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è possibile chiedere anche la rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione pagando un ulteriore corrispettivo economico.
Se sono già trascorsi 20 anni dalla data di stipulazione della convenzione originaria, la piena proprietà si acquisisce direttamente a seguito del pagamento del corrispettivo dovuto, calcolato sulla base dei millesimi di proprietà. In questo caso si intendono estinti tutti gli obblighi e vincoli contenuti nella convenzione originaria, compresi quelli sul prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione.
Possono chiedere la rimozione dei vincoli i soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata e concessi in diritto di superficie a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’immobile.