Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una fognatura pubblica devono essere autorizzati dal Comune come previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 124.
Gli scarichi possono essere autorizzati solo se preventivamente depurati (Deliberazione della Giunta regionale 09/06/2003, n. 1053).
Le acque reflue domestiche in corpo idrico o su suolo sono autorizzate dal Comune, le acque reflue industriali assimilate alle domestiche e quelle di prima pioggia sono autorizzate, tramite autorizzazione unica ambientale (AUA) da ARPAE Emilia-Romagna.
Approfondimenti
Sono considerate acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti residenziali e del settore terziario derivanti prevalentemente da attività umane e domestiche (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 74).
Gli scarichi delle acque domestiche con recapito diverso dalla rete di fognatura pubblica sono soggetti alle disposizioni del punto 4.7 della Deliberazione della Giunta regionale 09/06/2003, n. 1053.
Sono considerate acque reflue industriali assimilabili alle domestiche quelle definite dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 101, com. 7 e quelle che rispettano le caratteristiche definite al punto 5 della Deliberazione della Giunta regionale 09/06/2003, n. 1053 o i criteri definiti nel Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, art. 2.